Regione
Autonoma Friuli - Venezia Giulia
DIREZIONE
REGIONALE DELLE FORESTE - L'ASSESORE REGIONALE ALLE FORESTE
VISTA
la legge regionale 15 05 2000, n.12 recante la disciplina della raccolta e
della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio della Regione FVG;
VISTO il regolamento di esecuzione della medesima legge regionale 15. 05.
2000 approvato con D.P.G.R. n. 0436/Pres. d. d. 1 12 2000;
VISTI in particolare gli articoli 3, 5 e 13 del citato regolamento concernenti
rispettivamente il permesso temporaneo, l'autorizzazione ed il permesso di
raccolta di funghi in regime di disciplina transitoria;
CONSIDERATO che rientra nella propria competenza, ai sensi dei sopraccitati
articoli 3, 5 e 13 del regolamento determinare i corrispettivi che i Comuni,
le Province e le Comunità Montane praticheranno nel corso dell'anno
2001 al fine del rilascio delle autorizzazioni e dei permessi di raccolta
dei funghi;
DECRETA I corrispettivi per il rilascio, nel corso dell'anno 2001,
da parte di Comuni, Province e Comunità Montane, dei permessi temporanei,
delle autorizzazioni e dei permessi in regime transitorio di raccolta dei
funghi epigei sono determinati come dai seguenti prospetti:
1) Permessi Temporanei
(Vengono rilasciati solo da Comunità e Comuni Montani ai turisti ai
sensi dell'art. 3 del regolamento ed hanno validità limitata al territorio
dell'Ente che li ha rilasciati)
| Tipo di permesso | Corrispettivo
dovuto dai Residenti in Regione |
Corrispettivo
dovuto dai non residenti in Regione |
| Giornaliero | Lire 10.000 | Lire 20.000 |
| Settimanale | Lire 30.000 | Lire 60.000 |
| Mensile | Lire 50.000 | Lire 100.000 |
| Bimestrale | Lire 70.000 | Lire 140.000 |
2)
Autorizzazioni
(Vengono rilasciate, ai sensi dell'art. 5 del regolamento, dalle Province
e dalle Comunità Montane, hanno validità permanente e consentono
la raccolta di funghi subordinatamente al versamento del corrispettivo annualmente
stabilito su tutto il territorio regionale ad eccezione delle limitazioni
di luogo di cui art. 1, comma 2, lettere g), h), ed m) della L.R. 12/2000).
| Dai residenti in Regione | Dai non residenti in Regione | |
| Corrispettivo dovuto per il periodo decorrente dalla data del rilascio dell'autorizzazione al 31/12/2001 | Lire 100.000 | Lire 200.000 |
3)
Permessi temporanei in regime di disciplina transitoria
Vengono rilasciati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, da Comuni e da Comunità
Montane ed hanno (validità limitata al territorio dell'Ente che li
ha rilasciati)
| Dai residenti in Regione | Dai non residenti in Regione | |
| Corrispettivo dovuto per il periodo decorrente dalla data del rilascio dell'autorizzazione al 31/12/2001 | Lire 100.000 | Lire 200.000 |
Qualora
il titolare di permesso temporaneo rilasciato ai sensi dell'art. 3 del regolamento
consegua successivamente l'autorizzazione prevista dall'art. 5 del regolamento
medesimo, lo stesso non sarà tenuto a versare il corrispettivo normalmente
previsto per il rilascio dell'autorizzazione. Le Comunità Montane ed
i Comuni, con deliberazione da assumere entro e non oltre il 31 marzo 2001,
possono stabilire riduzioni sino al 100% dell'importo per i richiedenti che
soggiornino nei territori di validità dei permessi temporanei rilasciati
ai sensi degli art. 3 e 5 del regolamento. Udine: 29 DIC 2001.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres.
Legge regionale 12/2000, articolo 1, comma 1. Regolamento per la raccolta
dei funghi epigei nel territorio regionale. Approvazione.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 il cui articolo
1, 1° comma, dispone che la raccolta dei funghi epigei nel territorio
della Regione Friuli - Venezia Giulia sia disciplinata, in attuazione dei
principi espressi dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, da un Regolamento da
adottare previo parere vincolante della competente Commissione consiliare;
CONSIDERATO che sulla bozza di detto Regolamento predisposto dalla
Direzione regionale delle foreste, il Comitato dipartimentale per il territorio
e l'ambiente si è espresso favorevolmente nella seduta del 23 ottobre
2000;
VISTO che anche la IV Commissione consiliare nella seduta del 9 novembre
2000 ha espresso parere favorevole su detto testo regolamentare;
RITENUTO, pertanto, di approvare il Regolamento per la raccolta dei
funghi epigei nel territorio del Friuli - Venezia Giulia;
VISTA la legge 23 agosto 1993, n. 352;
VISTO il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3533 del 17 novembre 2000;
DECRETA
È approvato il "Regolamento per la raccolta dei funghi epigei
nel territorio regionale", nel testo allegato al presente decreto, quale
parte integrante e sostanziale.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione.
Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione
e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, lì 1 dicembre 2000
Registrato alla Corte dei conti, Udine. addì 14 dicembre 2000 Atti
della Regione Friuli - Venezia Giulia, Registro 1, foglio 60
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEL TERRITORIO REGIONALE ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 12.
Art.
1 - (Finalità)
1. Il presente Regolamento, in attuazione dei principi e delle direttive contenuti
nella legge 23 agosto 1993, n. 352, così come integrata dal D.P.R.
14 luglio 1995, n. 376 e nella legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, disciplina
la raccolta dei funghi epigei sul territorio della Regione Friuli - Venezia
Giulia.
Art. 2
1. La raccolta dei funghi è consentita su tutto il territorio regionale,
a persone maggiorenni in possesso dell'autorizzazione prevista al successivo
articolo 5, eccettuati i territori indicati al terzo e quinto comma dell'articolo
9.
Art. 3 - (Permessi temporanei)
1. Le Comunità ed i Comuni montani, a completamento dell'offerta turistica,
possono rilasciare a persone maggiorenni permessi temporanei di raccolta,
della durata massima di due mesi, usufruibili nei giorni di effettivo soggiorno
presso le strutture alberghiere e ricettive tenute alla denuncia all'autorità
di pubblica sicurezza dei propri ospiti.
2. A tal fine le Comunità e i Comuni montani congiuntamente stabiliscono
annualmente il numero massimo dei permessi da rilasciare calcolati in ragione
di un valore percentuale della media degli arrivi turistici accertati su tutto
il territorio della Comunità montana nell'ultimo triennio, attribuendo
ad ogni Comune un numero di permessi in proporzione agli ettari boscati di
ognuno di essi.
3. Le Comunità e i Comuni montani possono prevedere altresì
una suddivisione in permessi giornalieri, settimanali, mensili o bimestrali.
I titolari di permessi temporanei possono esercitare la raccolta solo nell'ambito
del territorio di pertinenza dell'Ente pubblico che li ha rilasciati e per
i giorni di effettivo soggiorno.
4. Con decreto dell'Assessore regionale alle foreste, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione, si determinano annualmente i corrispettivi per il
rilascio dei permessi temporanei, per le durate sopra elencate, in forma differenziata
tra residenti in Regione e non residenti.
5. Le Comunità montane e i Comuni possono stabilire riduzioni fino
al 100% dell'importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validità
del permesso temporaneo.
6. La determinazione dei corrispettivi di cui sopra è stabilita entro
il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo e le eventuali
deliberazioni di riduzione di essi, di cui al comma precedente, devono essere
assunte entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
Art. 4 - (Agevolazioni)
1. I proprietari ed i titolari di diritti reali di godimento sui fondi possono
esercitare la raccolta nei fondi medesimi, ancorché privi di autorizzazione
o permesso e senza limiti di quantità, nel rispetto comunque delle
modalità e dei divieti previsti nei successivi articoli 8 e 9.
2. I proprietari o i conduttori di terreni che intendano riservarsi la raccolta,
devono recintarli o tabellarli in maniera da renderne facilmente individuabile
il perimetro; a tal fine vengono utilizzate le tabelle di cui all'allegato
6.
3. Le zone in tal modo riservate non possono costituire riserve di raccolta
a pagamento.
4. In ogni caso i conduttori dovranno essere in possesso di autorizzazione
alla raccolta di cui all'articolo 5, e attenersi ai limiti quantitativi di
cui al successivo articolo 6.
5. Per i residenti nei Comuni classificati montani già in possesso
di autorizzazione alla raccolta di cui al successivo articolo 5, che siano
coltivatori diretti, a qualunque titolo, o che abbiano in gestione propria
l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà
collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali, il limite
di raccolta di 3 kg giornalieri di cui all'articolo 6 può essere elevato
a 15 kg.
6. A tal fine gli interessati presentano annualmente al Presidente della Comunità
montana di residenza una domanda in carta legale nella quale dichiarano che
la vendita dei funghi consente loro il mantenimento o l'integrazione del reddito
familiare. A dimostrazione di ciò il richiedente l'agevolazione dovrà
allegare alla domanda, ad eccezione della prima volta per la quale sarà
sufficiente la semplice dichiarazione che la raccolta è finalizzata
al mantenimento o all'integrazione del reddito, copia della documentazione
fiscale di vendita relativa all'anno precedente.
7. Di tale agevolazione verrà data evidenza sul tesserino di autorizzazione
raccolta funghi di cui all'allegato 2.
8. In applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera h) della
legge regionale 12/2000, i Comuni nei territori montani che, per il rispetto
di usi e consuetudini locali e per tutelare l'economia turistica, intendono
riservare la raccolta dei funghi solo ai residenti ed ai titolari di permesso
temporaneo, devono farne domanda al Presidente della Giunta regionale, tramite
la Direzione regionale delle foreste, entro il 31 marzo di ogni anno, motivando
e documentando la natura e la fondatezza giuridica degli usi e delle consuetudini
invocate o i termini comparativi con altre realtà regionali che giustifichino
la necessità di una tutela dell'economia turistica locale ed indicando
esattamente i limiti territoriali entro i quali essi intendono far valere
tale riserva alla raccolta e le sue concrete modalità di applicazione
ai residenti ed ai turisti.
9. L'accoglimento o meno della domanda è contenuto in un decreto del
Presidente della Giunta regionale, emanato su conforme deliberazione della
Giunta, su proposta dell'assessore competente entro 60 giorni dalla presentazione
della domanda.
10. In sede di prima applicazione del disposto del comma 8, le domande devono
pervenire alla Direzione regionale delle foreste entro 90 giorni dalla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente Regolamento.
Art.
5 - (Autorizzazione alla raccolta)
1. Le domande volte all'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta redatte
secondo il modello di cui all'Allegato I, vanno presentate in carta legale
entro il 31 marzo di ogni anno alla Provincia di appartenenza o alla propria
Comunità montana se il richiedente risiede in un Comune montano.
2. I cittadini non residenti in Regione che intendono esercitare la raccolta
di funghi sul territorio regionale, possono presentare domanda a qualsiasi
Provincia o Comunità montana.
3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presso
ogni Provincia e Comunità Montana sono istituite una o più commissioni
per lo svolgimento dei colloqui di cui al successivo comma 4. Tali commissioni
sono composte da un rappresentante dell'Ente che rilascia l'autorizzazione
e che svolge le funzioni di Presidente, da un esperto designato dall'Ispettorato
micologico dell'Azienda sanitaria locale e da un esperto da individuare tra
rose di nominativi segnalate dalle principali associazioni micologiche operanti
in ambito regionale. Funge da segretario un dipendente della Provincia o della
Comunità. Ai Commissari esterni è corrisposto un gettone di
presenza per ogni seduta nella misura stabilita dall'Ente che istituisce la
Commissione.
4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, il candidato dovrà superare
un colloquio vertente sulle seguenti materie:
a) riconoscimento delle più diffuse specie regionali di funghi eduli
e velenosi;
b) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;
c) norme vigenti in materia di raccolta e trasporto dei funghi;
d) criteri di conservazione e preparazione dei funghi.
5. Le Province e le Comunità Montane promuovono almeno una volta all'anno
e anche in sede decentrata, corsi di preparazione al colloquio. A tal fine
possono avvalersi oltre che delle Associazioni micologiche naturalistiche,
anche di micologi degli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie.
6. I residenti in Regione titolari di almeno tre permessi di durata mensile,
relativi ad anni diversi, rilasciati, ai sensi del Capo II della legge regionale
34/1981, in data successiva al 17 maggio 1993 e fino al 17 maggio 2000, nonché
i cittadini in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del
decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996, n. 686, possono
ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 senza il superamento
del colloquio. L'attestazione dei requisiti soggettivi di cui al presente
comma è esercitabile previa presentazione di domanda in carta legale
presso una Provincia o Comunità Montana della Regione, da presentarsi
entro il 31 gennaio che autocertifichi, ai sensi della legge 15/1968 e successive
modificazioni ed integrazioni, e fatte salve le conseguenze penali imputabili
a chi rilascia dichiarazioni false e non corrispondenti a verità, il
possesso dei requisiti richiesti.
7. L'autorizzazione ha validità permanente e consente la raccolta dei
funghi su tutto il territorio regionale ad eccezione delle limitazioni di
luogo di cui all'articolo 1, comma 2, lettere g), h) ed m) della legge regionale
12/2000, subordinatamente al versamento della somma che annualmente verrà
determinata con decreto dell'Assessore regionale alle foreste in maniera differenziata
per i residenti e non residenti in Regione. Tale versamento dovrà essere
effettuato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
8. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine del
31 gennaio di cui al precedente comma 6, è applicato ai 60 giorni successivi
alla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
Art. 6 - (Limiti di raccolta)
1. Il titolare dell'autorizzazione o del permesso temporaneo può raccogliere,
avvalendosi anche di familiari, non più di 3 kg di funghi al giorno.
2. Per familiari s'intendono il coniuge, i parenti e gli affini del possessore
dell'autorizzazione in linea retta e collaterale fino al quarto grado.
3. Il limite di 3 kg può essere superato se il raccolto è costituito
da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
Art.
7 - (Autorizzazioni speciali)
1. I presidenti d'Associazioni micologiche, i responsabili d'Enti e Istituti
pubblici aventi scopo scientifico, didattico, di ricerca o sanitario e i micologi
in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del Decreto del
Ministro della sanità n. 686/1996, previa presentazione di domanda
in carta legale, possono ottenere dalla Provincia per sé e/o per un
elenco di persone da indicare nella richiesta, speciali autorizzazioni per
attività di studio.
2. L'autorizzazione speciale di cui sopra è gratuita, ha validità
annuale è rinnovabile e consente la raccolta di non più di sette
esemplari per persona e per le specie indicate nell'autorizzazione. In caso
di richiesta per censimenti, l'autorizzazione può essere concessa per
tutte le specie.
3. I possessori di tale autorizzazione dovranno, entro il 31 gennaio dell'anno
successivo, documentare con apposita relazione la propria attività
alla Provincia e alla Commissione regionale per la micologia di cui all'articolo
11. In difetto di tale adempimento, è facoltà della Provincia
che ha rilasciato l'autorizzazione negarla nell'anno successivo.
4. Autorizzazioni speciali possono altresì essere rilasciate a responsabili
di mostre micologiche e/o ad un elenco di persone da essi indicate nella richiesta,
con validità temporanea non superiore ai tre giorni precedenti la manifestazione.
Art. 8 - (Modalità di raccolta)
1. La ricerca dei funghi non è consentita durante le ore notturne,
da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
2. Nella ricerca dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini
o aprì mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno,
i! micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
3. È vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie.
4. I funghi dovranno essere raccolti evitando di danneggiare il micelio sottostante
e, all'atto della raccolta, puliti sommariamente sul posto e riposti in contenitori
rigidi ed aerati. È vietato in ogni modo l'uso di borse di plastica.
5. All'obbligo della pulizia sommaria non sono tenuti i soggetti di cui al
primo comma dell'articolo 7.
Art. 9 - (Divieti di raccolta)
1. È vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo
chiuso.
2. È vietata la raccolta di esemplari appartenenti al gruppo del Boletus
edulis (B. edulis, pinophilus, aestìvalís ed aereus) il cui
diametro del cappello risulti inferiore a 3 cm.
3. La raccolta è altresì vietata, ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera m) della legge regionale 12/2000, nelle riserve naturali
e nei biotopi istituiti ai sensi della legge regionale 42/I996. In tali siti,
i detentori di permessi speciali di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo
7 possono richiedere all'Azienda dei Parchi e delle Foreste regionali apposita
deroga, previa presentazione di domanda in carta legale che indichi i luoghi,
lo scopo, i tempi e le quantità di raccolta. Gli stessi soggetti sono
tenuti all'osservanza di quanto disposto dal comma 3 del precedente articolo
7.
4. Di tali autorizzazioni in deroga, l'Azienda dei parchi e delle foreste
regionali dà immediata notizia alla Provincia competente.
5. Con decreto dell'Assessore regionale alle foreste possono altresì
essere individuati ulteriori divieti permanenti o temporanei di raccolta,
per una o più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema
o sanitari.
Art. 10 - (Sanzioni)
1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12/2000, si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 352/1993 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art. 11 - (Istituzione della Commissione scientifica regionale per la Micologia)
1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è
istituita, presso la Direzione regionale delle foreste, con decreto del Presidente
della Giunta regionale, su con
2. e deliberazione della Giunta, la Commissione scientifica regionale per
la micologia. Essa esprime pareri sulle materie concernenti la raccolta dei
funghi nonché sulle problematiche di miglioramento e salvaguardia ambientale
connesse con la flora fungina e su tutte le questioni relative alla micologia
e, in particolare, su quanto stabilito all'articolo 1, comma 2, lettera m)
della legge regionale 12/2000.
2. La Commissione è presieduta dal Direttore regionale delle foreste
o suo delegato e si compone di due esperti di cui uno indicato dall'Università
degli studi di Udine e l'altro dall'Università degli Studi di Trieste,
di un rappresentante degli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie,
di tre rappresentanti indicati dalle Associazioni micologiche regionali, di
un rappresentante delle Associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative
ed operanti in ambito regionale congiuntamente indicato dalle stesse e di
due esperti in materie ambientali designati dalla Direzione regionale delle
foreste.
3. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno e tutte le volte in
cui il Presidente ritenga di doverla convocare, ovvero su richiesta di almeno
tre componenti.
4. Le sedute sono valide quando vi partecipano almeno la metà più
uno dei componenti. Le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto
del presidente.
5. La commissione rimane in carica per un periodo di 4 anni ed i suoi membri
possono essere riconfermati.
6. Ai membri esterni della Commissione regionale è riconosciuto un
gettone di presenza nella misura prevista dalla legge.
7. Funge da segretario della Commissione regionale un dipendente della Direzione
regionale delle foreste, di livello non inferiore a segretario.
Art. 12 - (Vigilanza)
1. La vigilanza sull'applicazione della legge regionale 12/2000 è affidata
al personale del Corpo forestale regionale, ai dipendenti delle Province con
compiti di vigilanza venatoria ed ambientale, alle guardie municipali ed alle
guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute
dal Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 349/1986.
Art. 13 - (Disciplina transitoria)
1. Sino al 30 giugno 2002, al fine di consentire a Province e Comunità
montane la completa attuazione del sistema autorizzatorio previsto dalla legge
regionale 12/2000, i Comuni e le Comunità montane rilasciano permessi
temporanei di raccolta, di validità massima di anni uno e comunque
limitata alla data sopraccitata del 30 giugno 2002 e ne fissano, secondo criteri
da essi stabiliti, il numero massimo, tenendo conto delle autorizzazioni che
saranno rilasciate ai sensi del sesto comma dell'articolo 4.
2. I Comuni e le Comunità montane rilasciano i permessi a seguito di
presentazione di una domanda in carta legale, redatta secondo lo schema di
cui all'Allegato 5, indirizzata al Sindaco o al Presidente della Comunità
montana. Le domande per ottenere i permessi temporanei in regime transitorio
devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno 2001 0 2002, ovvero,
per il solo anno 2001, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ove con tale termine si
venga a superare la data del 31 marzo. Per il rilascio dei permessi i Comuni
e le Comunità montane procedono in ordine prioritario secondo la data
di arrivo delle domande, desunte dal numero di protocollo delle stesse fino
al raggiungimento del numero dei permessi disponibili.
3. Il 50% dei permessi disponibili è riservato ai residenti nel Comune
o nella Comunità montana che li rilascia ed hanno validità fino
al 31 dicembre del 2001 o, per quelli rilasciati nel 2002, fino al 30 giugno
di quell'anno.
4. Il permesso è conforme al modello di cui all'Allegato 4.
5. Il permesso è strettamente personale e non può essere ceduto
ed il titolare può esercitare la raccolta entro il limite di tre chili
al giorno, avvalendosi anche di familiari, con le modalità di cui al
precedente articolo 8 e rispettando i divieti dell'articolo 9.
6. I permessi hanno validità limitatamente al territorio del Comune
o della Comunità montana che li ha rilasciati.
7. Con decreto dell'Assessore regionale alle foreste, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione, si determinano i corrispettivi per il rilascio dei
permessi in regime di disciplina transitoria, in forma differenziata tra residenti
in Regione e non residenti. Le Comunità montane e i Comuni possono
stabilire riduzioni tino al 100% dell'importo per i richiedenti che soggiornino
nei territori di validità del permesso in regime transitorio.
8. La determinazione dei corrispettivi di cui sopra è stabilita entro
il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo e le eventuali
deliberazioni di riduzione di essi, di cui al comma precedente, devono essere
assunte entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
Art. 14 - (Allegati)
1. Costituiscono parte integrante al presente Regolamento gli Allegati I,
II, III, IV, V e VI rispettivamente per i facsimile di domanda di autorizzazione
alla raccolta, di autorizzazione alla raccolta, di permesso temporaneo, di
permesso temporaneo in regime transitorio, di facsimile di domanda per quest'ultimo
e di modello di tabella.
Art. 15 - (Destinazione dei corrispettivi introitati con il rilascio delle
autorizzazioni e dei permessi e soggetti autorizzati ad introitarli)
1. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi temporanei,
sia in regime transitorio che definitivo, sono introitati separatamente da
ognuno dei soggetti che li ha rilasciati e sono obbligatoriamente destinati
al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente, nonché
al ristoro delle spese derivanti dalle funzioni amministrative imposte dal
presente Regolamento e dalla legge regionale 12/2000.
2. Gli enti introitanti, possono decidere, con propri atti amministrativi,
il riconoscimento di quote da corrispondere ai titolari delle strutture ricettive
ed alberghiere di cui all'art. 3 per la tenuta e vendita dei permessi temporanei.
Art. 16 - (Entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.